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Obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici: chiarimentiSondrio, 4 ottobre 2019 - Ricordiamo che il decreto crescita, convertito nella legge 28 giugno 2019 n. 58, ha reintrodotto l’obbligo di effettuare la denuncia fiscale per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche a carico dei negozi al dettaglio, dei pubblici esercizi, dei locali di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini (ex licenza UTIF), obbligo che era stato soppresso dalla Legge per il mercato e la concorrenza n. 124 del 2017, in un'ottica di semplificazione.
L'obbligo di denuncia all'Agenzia doganale e della correlata licenza fiscale rimaneva invece in capo a coloro che vendono all'ingrosso o che gestiscono i depositi. Per effetto della nuova norma, l'obbligo della denuncia fiscale per la categoria di imprese di cui sopra decorre dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore della Legge n. 58 del 2019), restando comunque soppresso il diritto annuale di licenza previsto dall'articolo 63, comma 2 lettera e), del Testo Unico delle accise. In merito agli adempimenti da seguire, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha recentemente diramato una circolare che fornisce i seguenti chiarimenti:
Si ricorda infine che gli operatori in attività da tempo che non hanno provveduto all’adempimento e quindi non sono in possesso della licenza fiscale, dovranno presentare all’Ufficio delle Dogane la relativa richiesta, utilizzando il modello scaricabile in fondo all'articolo ( Modello di richiesta per il rilascio di licenza minuta vendita prodotti alcolici) e disponibilie anche sul sito dell'Ufficio delle Dogane. Raccomandiamo alle imprese associate di ottemperare agli adempimenti sopra descritti, anche al fine di evitare le pesanti sanzioni pecuniarie (da 500 a 3.000 euro) previste dal D.Lgs. 504/1995. INFO - Uffici dell’Unione di Sondrio (dott. Mauro Romeri, tel. 0342-533311) ![]() ![]() |